Il contratto di noleggio deve essere a bordo – Gli esperti rispondono

A un nostro driver è stata elevata contravvenzione per la mancata presenza sull’auto aziendale del contratto di noleggio a lungo termine. È legittima la sanzione amministrativa di 41 euro? È opportuno fare ricorso?

 

La sanzione è legittima e non si vedono fondati motivi di ricorso. Infatti, come ha stabilito l’articolo 180, comma 3, Dlgs 285/1992, il cosiddetto nuovo Codice della Strada, ogni driver ha l’obbligo di “avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’articolo 82”. Tra gli usi previsti dall’articolo 82 del Codice della strada è espressamente previsto anche il noleggio senza conducente, e pertanto, è legittima l’irrogazione della sanzione per la mancata presenza sull’auto aziendale del contratto di noleggio a lungo termine. Il quantum sanzionatorio è previsto al comma 7 dello stesso articolo di seguito riportato: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 99,00”. Nel caso specifico si consiglia dunque di pagare con le procedure agevolate nei tempi indicati. Al fine di non incorrere in sanzioni si ritiene necessario dotare il veicolo di autorizzazione o licenza a bordo.